L’INPS, con la Circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, ha introdotto una svolta normativa recependo l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
È ora ufficialmente ammessa la Ricongiunzione dei periodi assicurativi tra la Gestione Separata dell’Inps e gli Enti privati di previdenza obbligatoria (ovvero le Casse Professionali), superando i precedenti limiti amministrativi.
Ai sensi della Legge n. 45/1990, l’operazione è esercitabile sia in entrata verso la Gestione separata che in uscita verso gli Enti privati. Per le ricongiunzioni in entrata, il criterio regolatore è il sistema di calcolo contributivo. L’onere a carico dell’assicurato viene determinato tramite il metodo a percentuale, applicando l’aliquota IVS vigente alla data della domanda (pari al 33% per il 2026 per i collaboratori iscritti in via esclusiva) alla retribuzione media dei dodici mesi meno remoti.
Sono esclusi dal beneficio i periodi che hanno già dato luogo a pensione e le contribuzioni antecedenti all’istituzione della Gestione separata (fissata convenzionalmente al 1° aprile 1996).
Le nuove disposizioni trovano applicazione immediata anche per le domande e i ricorsi pendenti.
Questa evoluzione rappresenta un’opportunità fondamentale per i professionisti che desiderano unificare la propria posizione assicurativa, ottimizzando il diritto e la misura della futura Pensione.
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