Molti lavoratori, una volta raggiunti i requisiti per la pensione e ottenuto il trattamento pensionistico, decidono di continuare a lavorare. Tuttavia, non sempre è chiaro come valorizzare i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione. In questi casi, la normativa previdenziale prevede due possibili prestazioni:
- Il supplemento di pensione, che si aggiunge alla pensione già in godimento
- La pensione supplementare, che costituisce una prestazione autonoma
Il supplemento di pensione
Il supplemento è un importo aggiuntivo che si somma alla pensione principale, senza modificarne la natura. Può essere richiesto da chi ha continuato a lavorare dopo il pensionamento e ha versato ulteriori contributi. La domanda può essere presentata:
- Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento
- In deroga, una sola volta, dopo 2 anni, purché sia stata raggiunta l’età pensionabile (attualmente 67 anni per tutti, secondo la riforma Monti-Fornero)
La liquidazione del supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che i requisiti siano già maturati. Se la domanda viene presentata in ritardo rispetto alla maturazione del diritto, il pensionato perde i mesi precedenti. Ad esempio, se il diritto matura a maggio ma la domanda viene presentata a ottobre, il supplemento sarà liquidato da novembre, con perdita dei mesi da maggio a ottobre.
Il calcolo dell’importo segue le regole generali previste per la liquidazione delle pensioni. In particolare:
- I contributi versati dal 1° gennaio 2012 sono calcolati con il sistema contributivo, indipendentemente dall’anzianità contributiva
- I contributi successivi al 31 dicembre 1995 sono calcolati
- Con il sistema retributivo, se al 31.12.1995 il pensionato aveva almeno 18 anni di contribuzione
- Con il sistema contributivo, se aveva meno di 18 anni
- I contributi precedenti al 31 dicembre 1995 sono calcolati con il sistema retributivo
Per i pensionati della Gestione Separata, il supplemento può essere richiesto solo per i contributi versati nella stessa gestione. Non è possibile ottenere supplementi per contributi versati nell’AGO o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
La pensione supplementare
Questa prestazione è destinata a chi, pur essendo già titolare di una pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (come l’ex Inpdap), ha versato contributi nell’assicurazione generale obbligatoria (Inps) non sufficienti per ottenere una pensione autonoma.
Per accedere alla pensione supplementare è necessario:
- Essere già titolari di una pensione principale
- Aver compiuto l’età pensionabile (oggi 67 anni)
- Aver cessato il lavoro dipendente, se si è lavoratori subordinati
Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare:
- I titolari di pensione da Casse professionali (medici, avvocati, ecc.)
- I titolari di pensione Enpals, salvo i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata
- I titolari di pensione estera con Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia
- I titolari di pensione estera con Paesi convenzionati, che hanno diritto alla totalizzazione dei periodi esteri e italiani e quindi alla pensione pro-rata
Anche i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata possono ottenere la pensione supplementare nella loro gestione, se non hanno diritto a una pensione autonoma e sono già titolari di una pensione in altre gestioni.
Pensione supplementare ai superstiti
La pensione supplementare può essere riconosciuta anche ai superstiti del lavoratore, se questi aveva versato contributi in più gestioni e aveva diritto a una pensione autonoma in almeno una di esse. È prevista anche la pensione supplementare indiretta, nei casi in cui il superstite non abbia diritto ad altre prestazioni indirette, ma il defunto aveva diritto a una pensione supplementare non ancora richiesta.
Pensione supplementare di invalidità
Infine, è possibile ottenere una pensione supplementare di invalidità se si è già titolari (o in fase di liquidazione) di una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO, e si possiede il requisito sanitario previsto per l’assegno ordinario di invalidità, ma non si hanno i requisiti contributivi per una pensione autonoma.