Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito un quadro organico delle misure previdenziali applicabili ai lavoratori sportivi, in attuazione del D.Lgs. n. 36/2021, che ha riformato profondamente il settore degli enti sportivi professionistici e dilettantistici. La riforma, integrata dal D.Lgs. n. 163/2022, mira a garantire una tutela previdenziale uniforme per tutti gli operatori del mondo dello sport, superando le frammentazioni normative e contributive del passato.
Chi è il lavoratore sportivo secondo la riforma
Il decreto legislativo introduce una definizione ampia di “lavoratore sportivo”, che include:
- Atleti
- Allenatori
- Istruttori
- Direttori tecnici e sportivi
- Preparatori atletici
- Arbitri
- Ogni altro tesserato che svolga mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva dietro corrispettivo
La novità più rilevante è l’eliminazione della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico ai fini previdenziali.
Il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)
Dal 1° luglio 2023 è operativo il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), gestito dall’INPS. Questo fondo rappresenta il nuovo riferimento previdenziale per i lavoratori sportivi subordinati, mentre per gli autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi l’iscrizione avviene solo se ricorrono determinati presupposti.
I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione o prestazioni autonome sono iscritti alla Gestione Separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995
Requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche
La circolare INPS stabilisce i requisiti per accedere alle diverse prestazioni previdenziali:
Requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche
La circolare INPS stabilisce requisiti differenziati in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:
È prevista la possibilità di cumulo tra la contribuzione versata al FPSP e quella accreditata presso altri fondi (AGO-FPLD, Gestione autonoma CD/CM, FPLS), nonché il riconoscimento dei periodi assicurativi esteri maturati in Paesi UE, SEE, Svizzera, Regno Unito e Stati con convenzioni bilaterali.
Divieto di cumulo con redditi da lavoro
Un punto delicato riguarda il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, anche se svolto all’estero. Questo principio si applica ai pensionati del FPSP, salvo specifiche deroghe.
Implicazioni per i datori di lavoro e i consulenti
La riforma comporta importanti adempimenti per i datori di lavoro sportivi e per i consulenti del lavoro incaricati della gestione dei rapporti. Dal 1° luglio 2023, l’iscrizione al FPSP è obbligatoria per i lavoratori subordinati, mentre per i collaboratori del settore dilettantistico resta la Gestione Separata. È fondamentale verificare la corretta classificazione del rapporto di lavoro per evitare errori contributivi.
Considerazioni finali
La circolare INPS n. 127/2025 rappresenta un passo decisivo verso una maggiore equità e chiarezza nel trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi. L’unificazione delle regole e l’istituzione del FPSP semplificano il quadro normativo, ma richiedono attenzione e competenza nell’applicazione pratica. Tuttavia, la complessità delle nuove regole impone una lettura attenta e una consulenza qualificata, soprattutto per gli enti sportivi e i professionisti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro. È fondamentale valutare caso per caso la corretta collocazione previdenziale, anche alla luce delle possibili interazioni con altri fondi e regimi contributivi. Come consulente del Lavoro e Previdenziale, consiglio di non sottovalutare l’impatto di queste novità e di pianificare con attenzione ogni scelta contrattuale e contributiva.